diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 1997 del 15/11/2019 Ud. (dep. 20/01/2020) Rv. 277556 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Terre e rocce da scavo – Sottoprodotto – Disciplina normativa applicabile – d.m. n. 161 del 2012 e art. 41-bis legge n. 98 del 2013 – Retroattività – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277556-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di tutela dell'ambiente, ai fini della qualificazione delle terre e delle rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma 4, d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha natura di norma temporanea, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2012, n. 161, previsto dall'art. 49 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in quanto non è possibile attribuire la predetta qualifica a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative non ancora vigenti al momento della loro produzione. (In motivazione la Corte ha precisato che non risulta applicabile il principio di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che prevede la retroattività della norma penale più favorevole al "reo", a fatti cessati in un epoca in cui il predetto decreto ministeriale ancora non era entrato in vigore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 39 com. 4, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 49, Legge 24/03/2012 num. 3 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)