Sez. 3, Sentenza n. 17380 del 16/12/2014 Ud. (dep. 27/04/2015) Rv. 263348 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Terre e rocce da scavo - Sottoprodotto - Disciplina normativa applicabile - Abrogazione dell'art. 186 D.Lgs. 152 del 2006 - Decorrenza - Conseguenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di tutela dell'ambiente, per qualificare le terre e le rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma quarto, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha assunto la natura di norma temporanea, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del prescritto D.M. di attuazione n. 161 del 2012, avvenuta il 6 ottobre 2012, in quanto non è possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a materiali sulla base di disposizioni amministrative non ancora vigenti al momento della loro produzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 39 com. 4, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 49, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)