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Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010 (Rv. 611866 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO | Nullità dell'assegno - Esclusione - Effetti ulteriori - Qualità di titolo esecutivo - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611866-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO

La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 118 CORTE COST., Legge 28/04/1967 num. 263, DPR 26/10/1972 num. 642 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)