Sez. 1, Sentenza n. 1228 del 06/02/1998 (Rv. 512304 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Omessa notifica del decreto di esproprio - Conseguenze - Opposizione alla stima proposta entro il decennio dalla pronuncia del decreto - Legittimità - Termini brevi di cui agli artt. 19 legge 865/71 e 51 legge 2359/1965 - Applicabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione, qualora il decreto di esproprio rappresentante l'atto conclusivo della procedura espropriativa non venga notificato ai proprietari espropriati, l'opposizione alla stima deve ritenersi ritualmente proposta nel decennio dalla pronuncia del decreto, non rilevando, in contrario, le disposizioni di cui agli artt. 19 della legge 865/71 e 51 della legge 2359/1965 (contenenti previsioni di più brevi termini per l'opposizione predetta), applicabili solo in caso di avvenuta notificazione del decreto "de quo".
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1965 num. 2359 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)