Sez. 3, Sentenza n. 5788 del 15/11/1984 (Rv. 437467 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - RIMPATRIO DELL'EMIGRANTE - TUTELABILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - RIMPATRIO DELL'EMIGRANTE - TUTELABILITÀ.*
Il diritto dell'emigrante a rientrare in patria (qualunque ne sia il motivo) si concreta in una condizione di necessità idonea a fargli conseguire anticipatamente l'appartamento locato nel luogo ove intende fissare la propria residenza, senza che al riguardo occorra la prova di particolari ragioni atte a giustificare la Determinazione del trasferimento, salvo che il conduttore - sul quale grava il relativo Onere probatorio - dimostri che lo stesso è fittizio e determinato dallo scopo di eludere la legge. (Conf 4969/83, mass n 429843; (Conf 6220/81, mass n 417011).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)