Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981 (Rv. 417011 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RIMPATRIO DELL'EMIGRANTE - RILEVANZA - TUTELABILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RIMPATRIO DELL'EMIGRANTE - RILEVANZA - TUTELABILITÀ.*
In tema di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, l'emigrato che intenda trasferirsi nuovamente in patria, può far valere - ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - la propria necessità di disporre dell'immobile locato in Italia, quale che sia la ragione del rimpatrio (di ordine economico, di età, di salute o anche solo sentimentale). (Conf 4864/78, mass n 394575).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)