Sez. 3, Sentenza n. 4969 del 18/07/1983 (Rv. 429843 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - RIMPATRIO DELL'EMIGRATO - TUTELABILITÀ - MOTIVAZIONE DEL RIMPATRIO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - RIMPATRIO DELL'EMIGRATO - TUTELABILITÀ - MOTIVAZIONE DEL RIMPATRIO - IRRILEVANZA.*
L'intenzione dell'emigrato di rientrare nuovamente in patria integra - come è dato desumere anche dall'art. 61 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ancorché detta norma consideri espressamente tale situazione al fine della riduzione del termine dall'acquisto dell'immobile (per atto tra vivi) per esercitare la facoltà di recesso - la necessità del locatore di disporre dell'immobile locato in Italia, quale che sia la ragione del rimpatrio (di ordine economico, di età, di salute o anche solo sentimentale), tenendo altresì conto che realizza la sopravvenienza di detta necessità lo stato di sofferenza derivato dall'acuirsi nel tempo del desiderio del ritorno. (V 6220/81, mass n 417011; (V 4864/78, mass n 394575).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)