diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7326 del 17/07/1990 (Rv. 468262 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - EMIGRATO - RIENTRO IN ITALIA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'IMMOBILE LOCATO - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468262-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - EMIGRATO - RIENTRO IN ITALIA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'IMMOBILE LOCATO - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, la necessità del locatore si identifica in un'esigenza seria e non pretestuosa, dettata da un apprezzabile bisogno di lavoro e di vita, non identificabile con l'urgenza e l'improrogabilità richiesta dalla precedente normativa della legge n. 253 del 1950, come nell'ipotesi dell'emigrato che rientrato in patria, ancorché non versi in istato di bisogno assoluto, chieda il rilascio dell'immobile locato per svolgervi un'attività lavorativa, dal quale percepire il proprio reddito, senza dover ricorrere ad una onerosa e difficilmente reperibile locazione di immobili altrui. (V 1739/87, mass n 451116; (V 6608/84, mass n 438154; (V 5788/84, mass n 437467; (V 4969/83, mass n 429843).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)