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Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002 (Rv. 558933 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Pubblica Amministrazione - Danni da insidia stradale - Responsabilità colposa ex art. 2043 cod. civ. - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Conseguenze - Astratta compatibilità con la responsabilità della P.A. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558933-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

La responsabilità colposa della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, che trova fondamento nella Generalklausel di cui all'art. 2043 del codice civile, è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo ad interrompere "tout court" il nesso causale tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'Ente pubblico, non essendo predicabile, in astratto, l'opposto principio dell'interruzione del detto nesso causale per il solo fatto che l'utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, ma dovendosi, per converso, valutare in concreto (in sede di giudizio di merito) l'entità dell'apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che, sul presupposto dell'astratta compatibilità del concorso colposo del danneggiato con il colpevole comportamento della P.A., ha condannato quest'ultima al risarcimento danni "in parte qua", ritenendola corresponsabile con il danneggiato per avere aperto al traffico una strada senza aver previamente rimossa una barriera di sacchi di sabbia sita all'uscita di una curva e difficilmente avvistabile perché mimetizzata con la vegetazione circostante, pur individuando il concorrente fatto colposo del danneggiato stesso nell'aver questi tenuto una velocità superiore a quella consentita - 110 Km./h anziché 100 -, tenuto conto altresì della di lui consapevolezza che la strada percorsa si trovava in area evacuata fino a poche ore prima per la nota alluvione della Valtellina, ciò che gli avrebbe imposto una condotta di guida particolarmente attenta ed una velocità estremamente moderata). (cfr. Corte cost. 10/5/1999, n.156, per l'opposta affermazione dell'inapplicabilità del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. nel caso di responsabilità della P.A.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)