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Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006 (Rv. 588890 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Responsabilità civile - Cose in custodia - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Prova da parte del custode - Ammissibilità - Condizioni- Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588890-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

Il custode (nel caso, con riferimento a strade pubbliche statali, l'A.N.A.S.), presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest'ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, cod. civ. -espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore-, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)