diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11414 del 18/06/2004 (Rv. 573723 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Concorso colposo del danneggiato - Conseguenze - Proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573723-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

In riferimento alla responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, quando sussiste un comportamento colposo del danneggiato che non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può tuttavia integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 primo comma cod.civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza della colpa del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)