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Sez. L, Sentenza n. 3273 del 18/05/1981 (Rv. 413850 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413850-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

In attuazione del principio (applicabile, ai sensi degli artt 1886 e 1895 cod civ, anche alle assicurazioni sociali obbligatorie) che il contratto di Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso, le infermita preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione - al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita - solo quando esse siano state gia sufficienti, al tempo dell'inizio del rapporto assicurativo, a ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti. Eccettuata tale ipotesi, dette infermita preesistenti sono, invece, sempre rilevanti e debbono, quindi, essere sempre valutate qualora la capacita di guadagno dell'assicurato si sia ulteriormente ridotta nel corso del rapporto assicurativo sino a raggiungere il grado di pensionabilita, sia questa derivata dal semplice aggravarsi delle stesse infermita preesistenti o dal concorso, con tali infermita, di altre infermita del tutto autonome sopravvenute nel corso del rapporto assicurativo, le quali, pur non interessando lo stesso sistema anatomico e funzionale gia leso dalle infermita preesistenti, abbiano tuttavia comportato - in base ad un giudizio globale del quadro clinico e patologico dell'assicurato, correlato con tutti gli altri elementi di valutazione da tener presenti in tale materia - una riduzione della sua capacita di guadagno nei limiti richiesti per la concessione della pensione d'invalidita. (Conf 260/80, mass n 403651, sulla prima parte; (Conf 55/77, mass n 383563, sulla prima parte; (Conf 2319/71, mass n 353188).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)