Sez. 3, Sentenza n. 6666 del 19/03/2009 (Rv. 607242 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Ritardato adempimento di obbligazione scaturente da sentenza o lodo esecutivi - Facoltà del creditore sia di pretendere gli interessi maturati successivamente alla pronuncia e sia di domandare, in separato giudizio, il maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. - Sussistenza - Sentenza o lodo di condanna al risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento - Rilevanza - Esclusione - Invocabilità del divieto di cui all'art. 1283 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Il ritardato adempimento dell'obbligazione scaturente da una sentenza o da un lodo arbitrale esecutivi (anche se non definitivi) legittima il creditore sia a pretendere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla pronuncia, sia, eventualmente, a domandare - in un separato giudizio - il maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., sull'importo liquidato nel titolo, a nulla rilevando che questo a sua volta avesse ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adempimento. In tal caso, infatti, la sentenza od il lodo costituiscono il titolo di una obbligazione nuova e diversa rispetto a quella che aveva formato l'oggetto del giudizio, e rispetto alla quale non è dunque invocabile il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)