Sez. 5, Sentenza n. 8567 del 22/06/2001 (Rv. 547660 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istituti generali del rito civile (pregiudizialità, sospensione del processo, litispendenza) - Applicabilità al processo tributario - Condizioni e limiti - Art. 39 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Portata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La norma di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente della quale "il giudizio tributario è sospeso quando sia presentata querela di falso, o debba essere, in via pregiudiziale, decisa una questione sullo stato o la capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio"), imponendo la collocazione del processo tributario in fase di quiescenza fino a quando le indicate questioni pregiudiziali non si traducano in giudizio pregiudiziale di pertinenza del giudice ordinario e comunque fino a quando tale giudizio non sia definito, costituisce, in realtà, una deroga -in ipotesi predeterminate - al criterio secondo cui le questioni pregiudiziali sono risolte, "incidenter tantum", dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda, ed attiene, pertanto, ai rapporti tra giurisdizione tributaria ed altra giurisdizione, senza ostare, per l'effetto, all'operatività, anche nel rito tributario, dell'art. 295 cod. proc. civ., giusta rinvio alle norme del codice di rito di cui all'art. 1, secondo comma, del citato D.Lgs. 546/92 (Cfr. Corte costituzionale 26 febbraio 1998, n. 31 e 21 gennaio 1999, n.8).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)