Sez. L, Sentenza n. 201 del 15/01/1986 (Rv. 443847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ESPRESSA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - CARATTERE VINCOLANTE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ESPRESSA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - CARATTERE VINCOLANTE - FATTISPECIE.*
Quando l'appartenenza alla categoria dei dirigenti sia espressamente regolata dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, il giudice ha l'Obbligo di attenersi ai requisiti prefissati dalle clausole che ne delineano la figura, riflettendo dette clausole la volontà delle parti stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore di lavoro e nell'organizzazione aziendale, con la conseguenza che al presenza dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento della funzione dirigenziale assume valore vincolante e decisivo. (nella specie il giudice del merito aveva negato la qualifica dirigenziale - che l'art. 3 CCNL 1 febbraio 1977 per i dirigenti degli enti di bonifica e di miglioramento fondiario ricollegava alla preposizione del lavoratore ad un raggruppamento di più settori autonomi - ad un lavoratore le cui mansioni si riferivano ad un unico servizio. La suprema Corte ha confermato tale pronuncia enunciando il principio di cui alla massima). (V 1757/85, mass n 439714; (V 530/84, mass n 432754).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 01/02/1977 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)