Sez. L, Sentenza n. 6620 del 07/07/1998 (Rv. 517015 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici ex art. 13, comma ottavo, legge n. 257/1992 e successive modificazioni - Interpretazione della disposizione - Applicabilità anche ai soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o di anzianità - Esclusione - Titolari di pensione o assegno di invalidità - Possibilità di fruire del beneficio - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell'amianto, l'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993 n. 169, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1, 5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, "per i lavoratori" per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 e successive modificazioni erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Infatti, mentre scopo generale della legge è il sostegno ai lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o della attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sè alla prestazione di attività lavorativa in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati; la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13. Non sono esclusi, invece, dalla rivalutazione dei periodi contributivi in questione i titolari di pensione o assegno di invalidità, poiché ai medesimi si addice la qualifica di "lavoratori", dato che il godimento della prestazione di invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e che anche per essi vi è l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1993 num. 169 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)