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Sez. L, Sentenza n. 5351 del 04/04/2003 (Rv. 561911 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Soci lavoratori di società cooperativa - Obbligazione contributiva a carico della società ex art. 2 R.D. n. 1422 del 1924 - Sussistenza - Base di calcolo - Art. 1, comma primo, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561911-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

L'equiparazione delle società cooperative ai datori di lavoro in tema di obblighi contributivi nei confronti dei soci lavoratori, fissato dall'art. 2, R.D. n. 1422 del 1924, comporta che dette società sono tenute all'osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 1, primo comma, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, il quale dispone quale base di calcolo dei contributi una retribuzione non inferiore a quella fissata da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)