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Sez. L, Sentenza n. 6157 del 02/05/2001 (Rv. 546386 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 1, comma primo, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989 - Società cooperative - Applicabilità - Criteri - Linea di tendenza legislativa volta all'equiparazione, ai fini contributivi, delle società cooperative alla generalità dei datori di lavoro - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546386-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, la disposizione dell'art.1, comma primo, del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) - secondo la quale:<< la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo>> - deve ritenersi applicabile, per la sua generalità, anche a tutte le società cooperative non comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 209 del 1970 (per le quali dispone l'art. 4 dello stesso d.P.R.) in quanto tali società, ai fini previdenziali, sono da considerare datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori da esse assunti. Nè a diverse conclusioni possono indurre: a) l'assenza di una contrattazione collettiva tra organismi rappresentativi delle cooperative e organizzazioni rappresentative dei soci lavoratori (in quanto la disciplina collettiva richiamata dall'art. 1 del D.L. n. 338 cit. riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative per categorie di lavoratori e di datori di lavoro indipendentemente dalla forma giuridica degli enti datori di lavoro o equiparati); b) l'art. 6, comma settimo, del D.Lgs. n. 314 del 1997 il quale, anzi, conferma la linea di tendenza di equiparazione, ai fini previdenziali, delle cooperative di lavoro alla generalità dei datori di lavoro, già in precedenza seguita sia dall'art. 24 della legge n. 196 del 1997 (in materia di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il t.f.r. dei dipendenti di datori di lavoro insolventi) sia dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6 com. 7, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)