Sez. U, Sentenza n. 22888 del 07/12/2004 (Rv. 578171 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Domanda del professionista nei confronti del Comune di pagamento di somme dovutegli per la realizzazione di progetto di opera pubblica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
Qualora il Comune si avvalga, per la realizzazione del progetto di un'opera pubblica, di un professionista privato, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengono successivamente ad interferire sul rapporto, sono espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica; conseguentemente, la domanda del professionista privato che reclami, nei confronti della pubblica amministrazione, il pagamento di quanto dovutogli per l'opera prestata a favore della stessa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l'attività svolta quale prestatore d'opera, in base a rapporto "iure privatorum", dovendosi la giurisdizione determinare in relazione al "petitum" sostanziale e alla "causa petendi", ossia tenendo conto della natura della posizione giuridica dedotta, avuto riguardo alla protezione sostanziale accordata ad essa dal diritto positivo. In senso contrario non assumono rilevanza né l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vertendo una tale controversia in materia non di convenzione di lottizzazione ovvero di opera pubblica bensì di compenso spettante a professionista, né la circostanza che per la liquidazione di detto compenso sia necessario verificare tutte le condizioni e i patti della convenzione, trattandosi di circostanza attinente al merito della controversia, ossia della fondatezza della domanda, del tutto ininfluente ai fini della determinazione della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)