Sez. U, Sentenza n. 7900 del 20/05/2003 (Rv. 563351 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Domanda del privato nei confronti della p.a. di pagamento di somme dovutegli per l'opera prestata a favore della stessa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Mancanza di riconoscimento documentale del debito da parte della p.a. ed opposizione in compensazione di un credito da questa vantato nei confronti del privato - Attinenza al merito della controversia - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
Poiché, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, da identificare sulla base del cosiddetto "petitum" sostanziale, la domanda con la quale il privato reclama, nei confronti della pubblica amministrazione, il pagamento di somme dovutegli per l'opera prestata a favore della stessa (nella fattispecie, esecuzione di lavori edili) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l'attività svolta quale prestatore d'opera, in base a rapporto "iure privatorum". In senso contrario non assumono rilevanza né la mancanza di un riconoscimento documentale del debito da parte dell'amministrazione, né l'eventuale esistenza di un credito da questa vantato nei confronti del privato ed opposto in compensazione, atteso che dette circostanze attengono al merito della controversia, ossia alla fondatezza della domanda, mentre sono del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)