Sez. 1, Sentenza n. 5565 del 25/10/1982 (Rv. 423304 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - INDENNIZZO PAGATO ALL'ASSICURATO - OBBLIGAZIONE DI VALUTA - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - INDENNIZZO PAGATO ALL'ASSICURATO - OBBLIGAZIONE DI VALUTA - CONSEGUENZE.*
In tema di Assicurazione contro i danni, l'indennizzo pagato dall'assicuratore all'assicurato costituisce il limite, espresso in termini pecuniari, della surrogazione del primo, ex art. 1916 cod. civ., nei diritti del secondo verso il terzo responsabile, e nei rapporti tra assicuratore e danneggiante corrisponde ad una obbligazione di valuta determinata nella somma di danaro già pagata, con la quale, ed entro il limite della quale, si è attuata la liquidazione dei diritti del danneggiato assicurato. Il predetto indennizzo, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione automatica, e l'assicuratore può avere eventualmente diritto verso il danneggiato solo al maggior danno di inadempimento nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e sempre che ne abbia proposta espressa e tempestiva domanda. (V 4792/79, mass n 401385; (Conf 383/80, mass n 403765; (contra 1597/79, mass n 397942).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)