Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 04/02/2003 (Rv. 560234 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Regola fissa di durata ragionevole del processo - Sussistenza - Esclusione - Desumibilità da analisi statistiche - Limiti - Riferimento alla singola vicenda processuale nelle sue specifiche caratteristiche - Necessità - Fondamento normativo.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non esiste nell'ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo; né tale regola è desumibile da dati medi ricavati da analisi statistiche, le quali possono concorrere a formare il convincimento del giudicante, ferma però restando l'inderogabile necessità, stante l'espresso tenore dell'art. 2 della citata legge, di considerare ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, e quindi di tener conto della complessità del caso e del comportamento in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire alla definizione del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)