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Sez. 3, Sentenza n. 1268 del 18/02/1983 (Rv. 426051 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE - A FAR TEMPO DALLA DATA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426051-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE - A FAR TEMPO DALLA DATA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.*

Dalla data di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, ancorché accertata in forza di sentenza divenuta esecutiva posteriormente, il conduttore, oltre al pagamento del corrispettivo convenuto fino all'effettiva riconsegna dell'immobile è tenuto al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, per effetto della ritardata restituzione del bene (art. 1591 cod. civ.), a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardo nell'adempimento, e, pertanto, qualora questo danno sia stato predeterminato con apposita clausola penale, a corrispondere lo ammontare di tale penale con decorrenza dalla suddetta data. (V 5903/79, mass n 402583).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)