Sez. L, Sentenza n. 18265 del 28/11/2003 (Rv. 568554 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Previa presentazione di domanda amministrativa - Condizione di proponibilità - Disposizioni ex artt. 8 legge n. 53 del 1973 e 443 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Improponibilità per la mancata presentazione di detta domanda - Conseguenze - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 cod. proc. civ., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, da un lato, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale, e, dall'altro, che non possono trarsi argomenti in contrario né dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, né all'art. 443 cod. proc. civ. che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato; l'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)