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Sez. L, Sentenza n. 12518 del 07/07/2004 (Rv. 574295 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Ricorso del datore di lavoro avverso la quantificazione da parte dell'INAIL della misura dei contributi - Natura di impugnazione avverso la determinazione unilaterale dell'ente - Previa proposizione rispetto alla domanda giudiziale - Condizione di procedibilità - Configurabilità - Conseguenze - Rilevabilità solo in prima udienza.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574295-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Il ricorso, da parte del datore di lavoro, avverso la determinazione unilaterale dell'INAIL relativa all'ammontare dei contributi a suo carico, previsto dall'art. 39, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non è una domanda amministrativa volta ad ottenere una prestazione, ma piuttosto un atto impugnatorio avverso la determinazione unilaterale dell'ente; pertanto, la previa proposizione di tale ricorso, pur essendo prevista dall'art. 443 cod.proc.civ., è configurabile come condizione di procedibilità, e non di proponibilità della domanda giudiziaria, e come tale è rilevabile solo alla prima udienza.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)