Sez. 1, Sentenza n. 7687 del 07/09/1994 (Rv. 487855 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 - Declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, conv. nella legge n. 359 del 1992 - Soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge predetta - Indennità liquidata in sede di giudizio di rinvio in base ai nuovi criteri - Accettazione senza subire alcune decurtazione - Facoltà - Esercizio - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992. convertito nella legge 359 del 1992 nella parte in cui non prevede, in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e nei cui confronti l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità determinata a norma del primo comma dell'indicata disposizione senza subire la riduzione del quaranta per cento -, i predetti espropriati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accettare anche l'indennità liquidata in sede di giudizio di rinvio in base ai nuovi criteri introdotti dal legislatore (media tra il valore venale del solo espropriato ed il coacervo decennale del reddito catastale rivalutato), senza subire alcuna decurtazione. (Corte Cost., sent. n. 283 del 16 giugno 1993).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)