Sez. 3, Sentenza n. 22529 del 20/10/2006 (Rv. 593050 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione del ricorso alla parte contumace in appello - Esecuzione presso il domicilio eletto dal procuratore costituito in primo grado - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Rinnovazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La notificazione di un ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, qualora sia fatta ed essa presso il domicilio eletto dal suo difensore in primo grado, non è inesistente, ma nulla. Ne consegue che la Corte di Cassazione può disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)