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Sez. L, Sentenza n. 8166 del 16/06/2001 (Rv. 547529 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione del ricorso alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore costituito anziché al procuratore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547529-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario, con la conseguenza che detta nullità è sanabile o con la rinnovazione della notifica del ricorso ovvero ove l'intimato abbia svolto, con la notifica del controricorso, la propria attività difensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)