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Sez. 3, Sentenza n. 15460 del 14/07/2011 (Rv. 619231 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze del giudice di pace emesse secondo equità per limiti di valore - Regime di impugnazione antecedente al d.lgs. n. 40 del 2006 - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione - Limiti - Principi informatori della materia - Individuazione - Distinzione dai "principi regolatori".
Stato
decisa il 2011-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619231-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità ed impugnabili con ricorso per cassazione - per non essere alle medesime applicabile, "ratione temporis", la modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - possono essere impugnate, fra l'altro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, per violazione dei principi informatori della materia, i quali differiscono dai "principi regolatori" che vincolavano il conciliatore, giacché, mentre quest'ultimo doveva osservare le regole fondamentali del rapporto, desumendole dal complesso delle norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace non è tenuto ad applicare una regola equitativa desunta, per astrazione generalizzante, dalla disciplina positiva, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi ai quali il legislatore si è ispirato nel dettare una determinata regolamentazione della materia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)