diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6612 del 08/11/1983 (Rv. 431338 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ - ESTENSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2935 E 2116 COD. CIV. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431338-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ - ESTENSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2935 E 2116 COD. CIV. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui all'art. 2116 cod. civ., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, sicché da tale momento, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione del diritto alla suddetta integrazione patrimoniale. Tale principio - in relazione al quale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2935 e 2116, secondo comma, cod. civ. in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 cost. È manifestamente infondata o irrilevante - trova applicazione anche nell'ipotesi d'incorporazione di società, giacché la successione nella posizione di soggetto passivo della obbligazione risarcitoria non incide sulla natura dell'obbligazione medesima e del corrispondente diritto, né sul momento iniziale del termine prescrizionale, che resta collegato unicamente al giorno in cui il diritto può essere fatto valere, chiunque sia l'obbligato. (Conf 145/83, mass n 424954 sulla prima parte; (Conf 1904/82, mass n 419744; (Conf 6287/80, mass n 410023; (Conf 6568/79, mass n 403314).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)