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Sez. L, Sentenza n. 6287 del 26/11/1980 (Rv. 410023 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410023-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui all'art 2116, comma secondo, cod civ, sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. Da tale momento, pertanto e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione di tale diritto. (Conf 6568/79, mass n 403314).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)