Sez. L, Sentenza n. 1904 del 27/03/1982 (Rv. 419744 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui all'art. 2116 cod. civ., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. Da tale momento, pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione del diritto suddetto. (Conf. 6287/80, mass n 410023; (Conf 6568/79, mass n 403314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)