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Sez. 5, Sentenza n. 1150 del 21/01/2008 (Rv. 601460 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Obbligo di motivazione - Osservanza - Enunciazioni necessarie e sufficienti - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601460-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

In tema di INVIM, l'obbligo legale di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto è necessario e sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, salvi poi restando, in sede contenziosa, l'onere dell'Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha considerato sufficientemente motivato un avviso di accertamento di maggior valore fondato su una stima dell'U.T.E. e non indispensabile la specifica indicazione, da parte dell'Ufficio, di immobili similari da assumere a comparazione, essendo tale indicazione un eventuale onere del contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)