diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5115 del 25/11/1989 (Rv. 464339 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - MANCATA PRONUNCIA - AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORI - PRONUNCIA IMPLICITA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464339-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - MANCATA PRONUNCIA - AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORI - PRONUNCIA IMPLICITA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza con cui il pretore, in presenza di un'eccezione di litispendenza, non provveda sulla stessa ma disponga per la prosecuzione del giudizio facendo luogo all'ammissione di mezzi d'istruzione probatoria, non contiene un'implicita pronunzia sulla Competenza ed essendo sempre revocabile, come si desume dal disposto degli artt. 177 e 311 cod. proc. civ., non è equiparabile ad una sentenza, sicché non è suscettibile d'essere impugnata con regolamento di Competenza. (Conf 6134/80, mass n 409882; (Conf 5388/80, mass n 409271; (Conf 276/77, mass n 383805; (contra 8172/87, mass n 455804; (contra 4609/84, mass n 436530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)