Sez. 3, Sentenza n. 4284 del 17/05/1990 (Rv. 467233 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI LITISPENDENZA O DI CONTINENZA - MANCATA PRONUNCIA - ORDINANZA DI AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORI O DI RINVIO PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - PRONUNCIA IMPLICITA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI LITISPENDENZA O DI CONTINENZA - MANCATA PRONUNCIA - ORDINANZA DI AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORI O DI RINVIO PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - PRONUNCIA IMPLICITA SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza con la quale il pretore, in presenza di una eccezione di litispendenza o di continenza, non provveda sulla stessa, ma disponga per la prosecuzione del giudizio facendo luogo all'ammissione di mezzi di istruzione probatoria ovvero rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, non contiene una implicita pronunzia sulla Competenza ed essendo sempre revocabile, come si desume dal disposto degli artt. 177 e 311 cod. proc. civ., non è equiparabile ad una sentenza, sicché non è suscettibile di essere impugnata con regolamento di Competenza. (V 503/89, mass n 463736; (Conf 5115/89, mass n 464339; (Conf 5844/88, mass n 460352; (contra 8172/87, mass n 455804; (contra 4609/84, mass n 436530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)