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Sez. 1, Sentenza n. 2227 del 04/06/1975 (Rv. 376021 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - INCIDENZA AUTOMATICA SULLA CAPACITA PROCESSUALE - ESCLUSIONE - PREVIA INTERDIZIONE O PREVIA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE PROVVISORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376021-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - INCIDENZA AUTOMATICA SULLA CAPACITA PROCESSUALE - ESCLUSIONE - PREVIA INTERDIZIONE O PREVIA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE PROVVISORIO - NECESSITA.*

Poiche l'art 75 cod proc civ, nel disciplinare la capacita processuale, si riferisce espressamente alle Disposizioni riguardanti la rappresentanza di persone che hanno gia perduto il libero Esercizio dei diritti (si riferisce, cioe, ad una posizione giuridica e non ad una condizione fisio-psichica), e poiche, mentre l'incapacita legale risulta dai registri delle tutele e delle curatele e dai registri dello stato civile, l'incapacita naturale richiederebbe un'assurda indagine, da parte di chi agisce o resiste in giudizio, sulle condizioni mentali della controparte, deve ritenersi che la incapacita naturale di un soggetto non basta a determinarne la perdita della capacita processuale, finche non sia intervenuta una sentenza d'interdizione o non siasi nominato all'incapace un rappresentante provvisorio, e che, pertanto, l'incapacita naturale non puo essere allegata e fatta valere, in via d'eccezione, dalla controparte, quale ragione di invalidita ed inammissibilita delle iniziative processuali poste in essere da chi si assume essere naturalmente incapace. (Conf 2039/64; 613/60; 519/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)