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Sez. 2, Sentenza n. 8616 del 21/10/1994 (Rv. 488186 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488186-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

L'indagine volta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, a norma dell'art. 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito: il relativo accertamento, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità quando è ancorato ad una motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)