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Sez. L, Sentenza n. 21252 del 08/11/2004 (Rv. 577974 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Dichiarazione del lavoratore di riconoscimento al datore del diritto di ripetere somme - Per il caso di accertamento giudiziale del loro carattere indebito - Esclusione della configurabilità del riconoscimento da parte del giudice di merito - Censurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577974-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

L'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, a norma dell'art. 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito ed il relativo accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando è sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria. È tale la motivazione con cui il giudice di merito abbia affermato che il riconoscere da parte del lavoratore al datore di lavoro, con una dichiarazione contenuta in una quietanza, il diritto di ripetere somme dal medesimo versate, ove sia giudizialmente accertato il loro carattere indebito, non costituisce riconoscimento del credito per indebito pagamento da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)