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Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 18/06/1992 (Rv. 477828 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto | Risultante da un atto volontario, non negoziale diretto al perseguimento di finalità diverse - Configurabilità - Condizione - Idoneità dell'atto - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477828-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto

Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione, può anche essere contenuto in un atto non negoziale (purché volontario) che, ancorché diretto al perseguimento di finalità diverse, riveli, comunque, la consapevolezza dell'esistenza del diritto. L'accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto (nella specie, la richiesta al soggetto danneggiato in un sinistro stradale della documentazione sulla entità del danno) è riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici ed errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)