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Sez. L, Sentenza n. 837 del 28/01/1987 (Rv. 450521 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE ESCLUSIVO - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450521-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE ESCLUSIVO - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI.*

La fattispecie del recesso del datore di lavoro per eccessiva morbilità del dipendente si inquadra nello schema previsto dall'art. 2110, comma secondo, cod. civ., che prevale, stante la specialità della disposizione stessa, sulla disciplina generale della risoluzione del contratto (art. 1256, secondo comma, e 1464 cod. civ.) e su quella specifica - propria del rapporto di lavoro ma da considerarsi anch'essa generale nel suo ambito di applicazione - limitativa della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970). Ne consegue che il datore di lavoro, pur non potendo, nel periodo di assenza del lavoratore per malattia, ricevere la prestazione lavorativa e anche se non abbia più interesse a riceverla tardivamente o parzialmente, è tenuto ugualmente da una parte alla propria controprestazione (entro determinati limiti e in Mancanza di erogazioni previdenziali) e dall'altra a sopportare la permanenza del vincolo fino a che la impossibilità di prestazione del dipendente assente per malattia si sia protratta per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o dall'equità. (V 5741/85, mass n 442932; (V 4095/85, mass n 441617; (V 3610/85, mass n 441212).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)