Sez. L, Sentenza n. 5741 del 20/11/1985 (Rv. 442932 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PREVISIONE DEL SOLO COMPORTO SECCO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA IN CASO DI MALATTIA INTERMITTENTE E REITERATA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PREVISIONE DEL SOLO COMPORTO SECCO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA IN CASO DI MALATTIA INTERMITTENTE E REITERATA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE.*
L'art. 2110 cod. civ., il quale prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), è applicabile non solo alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma anche a quelle infermità a carattere intermittente e reiterato ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Detta disposizione - che per il principio di specialità prevale sulla normativa di carattere generale sia del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256, secondo comma, e 1464) sia dalla legge n. 604 del 1966 in tema di giusta causa e di giustificato motivo - comprende ed esaurisce, con la previsione del ricorso alle menzionate fonti gradatamente integrative, tutte le ipotesi di malattia senza che rimangano casi residuali o vuoti normativi in cui debba invece farsi ricorso alla suddetta disciplina di carattere generale di tal che - ove la contrattazione collettiva preveda solo il comporto secco per la malattia continuativa e non anche il comporto per sommatoria per la malattia intermittente e reiterata - il giudice (ove manchino Usi utilmente richiamabili) deve determinare tale ultimo periodo di comporto secondo equità. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - in un'ipotesi in cui il contratto collettivo di categoria non prevedeva il comporto per sommatoria - aveva ritenuto applicabile al caso della malattia intermittente e reiterata la disciplina generale del giustificato motivo prevista dall'art. 3 della citata legge n. 604). (V 4095/85, mass n 441617; (V 2225/85, mass n 440106; (V 2072/82, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1256 com. 2, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)