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Sez. L, Sentenza n. 4095 del 09/07/1985 (Rv. 441617 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUCCESSIONE DI MALATTIE DISCONTINUE E REITERATE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441617-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUCCESSIONE DI MALATTIE DISCONTINUE E REITERATE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'ipotesi della successione di malattie discontinue e reiterate - al pari della malattia a carattere unitario e continuativo - rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2110 cod. civ., disposizione questa che ha carattere di specialità e quindi prevale anche sulla disciplina dettata in tema di licenziamento individuale dalla legge n. 604 del 1966, di tal che la legittimità del recesso del datore di lavoro va valutata in relazione al superamento, o meno, del periodo di comporto da parte del lavoratore. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva valutato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore per cosiddetta eccessiva morbilità sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966). (V 5968/84, mass n 437635; (V 2698/84, mass n 434741; (V 1357/83, mass n 426158; (V 311/83, mass n 425117; (V 5054/81, mass n 415842; (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)