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Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007 (Rv. 600242 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Presupposti legittimanti - Individuazione - Successori a titolo particolare nel diritto controverso - Rimedi esperibili - Condizioni - Opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma primo, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600242-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

È inammissibile l'opposizione di terzo di cui al primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ. proposta da coloro che subentrano nella medesima posizione del loro dante causa in un rapporto contrattuale e possono, quindi, avvalersi del rimedio dell'opposizione all'esecuzione; l'opposizione di terzo ordinaria non può essere infatti esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui é stata emessa la sentenza opposta, ma solo da coloro che, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano perciò da essa pregiudicati in un loro diritto pur senza essere soggetti all'effetto del giudicato.(In applicazione del riferito principio, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. proposta dalla società cessionaria dell'azienda e del contratto di locazione dell'immobile in cui operava la stessa azienda avverso la sentenza emessa nel giudizio intercorso tra il locatore e l'originario conduttore avente ad oggetto la cessazione del rapporto di locazione, essendo detta società, che sosteneva di essere la vera conduttrice, subentrata nella stessa posizione del suo dante causa nel rapporto contrattuale e potendo, quindi, avvalersi dell'opposizione all'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)