diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1899 del 18/05/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 214512 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Autoveicoli destinati alla rottamazione - Qualificazione come rifiuti, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, lett. l) della l. 5 febbraio 1997, n.22 - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214512-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Sono da considerare rifiuti, ai sensi degli artt. 7, comma terzo, lett. 1) e 51 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 gli autoveicoli destinati alla rottamazione, onde la loro raccolta e il loro smaltimento, al pari di ogni altra operazione di gestione, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. (Nella specie la Corte di cassazione ha disatteso la tesi secondo la quale i veicoli abbandonati devono ritenersi di proprietà dello Stato, cui i legittimi proprietari li cederebbero in cambio degli incentivi per la rottamazione, e ha confermato la legittimità dell'operato del tribunale del riesame che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per il sequestro preventivo dell'area sulla quale i veicoli giacevano abbandonati, comportando la libera disponibilità dell'immobile il pericolo della protrazione e dell'aggravamento dei reati di cui all'art. 51 del d. lgs. 22/1997 e all'art. 633 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)