diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 11659 del 22/11/2004 Cc. (dep. 24/03/2005) Rv. 231138 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - IN GENERE | Richiesta - Inammissibilità - Poteri dellla Corte di appello.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231138-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - IN GENERE

In tema di revisione, attesa la espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. È dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)