Sez. 6, Sentenza n. 39239 del 04/07/2013 Ud. (dep. 23/09/2013) Rv. 257087 - 01
GIUDICE - CAPACITÀ | Principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione della disciplina ordina mentale - Nullità ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
GIUDICE - CAPACITÀ
Le irregolarità in tema di formazione dei collegi incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen., solo quando sono volte ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso assegnazioni "extra ordinem" perché del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare. (Nel caso di specie, relativo a giudizio di appello in cui un membro del collegio, astenutosi per aver pronunciato la sentenza di primo grado, era stato sostituito alla successiva udienza senza la previa trasmissione al presidente della Corte della dichiarazione di astensione, la S.C. ha escluso la nullità, non emergendo alcuno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)