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Sez. 2, Sentenza n. 49113 del 16/10/2013 Cc. (dep. 06/12/2013) Rv. 257496 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Revisione - Allegazione di prove nuove - Giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257496-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che sono, però, riscontrabili "ictu oculi". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di Appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)