Sez. 6, Sentenza n. 20022 del 30/01/2014 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259779 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Allegazione di prove nuove - Giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza - Criteri - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili "ictu oculi". (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)