Sez. L, Sentenza n. 3272 del 08/06/1979 (Rv. 399653 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA SEZIONE LAVORO E SEZIONE ORDINARIA - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IN MATERIA DI LAVORO - ASSEGNAZIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE ANZICHE A QUELLO DEL LAVORO - INVALIDITA DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA SEZIONE LAVORO E SEZIONE ORDINARIA - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IN MATERIA DI LAVORO - ASSEGNAZIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE ANZICHE A QUELLO DEL LAVORO - INVALIDITA DELLA SENTENZA CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
La ripartizione delle funzioni fra Sezione lavoro e Sezione ordinaria e estranea al concetto di Competenza, ma attiene alla sfera di ripartizione delle cause fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario; pertanto, non incide sulla validita del processo e della sentenza che lo definisce l'assegnazione della cognizione di una causa di opposizione dell'esecuzione in materia di lavoro, previdenza o assistenza, nell'ambito della stessa pretura, al giudice dell'esecuzione o al giudice del lavoro. (V 4001/78, mass n 393600; (V 4840/77, mass n 388447).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)