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Sez. L, Sentenza n. 48 del 03/01/2005 (Rv. 579079 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Sentenza non definitiva - Cancellazione dall'albo del procuratore - Prosecuzione del giudizio - Notifica del ricorso per cassazione presso il nuovo difensore - Validità.
Stato
decisa il 2005-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579079-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

La emanazione di una sentenza non definitiva, che ai sensi dell'art. 279, 2° comma, n. 4 cod. proc. civ.ha deciso questioni preliminari di merito, non chiude il giudizio; ne consegue che, se nella prosecuzione della causa muta il procuratore, a seguito della cancellazione dall'albo del precedente difensore, è al nuovo procuratore (costituito al momento della notifica), e non alla parte personalmente, che, ai sensi dell'art. 330, primo comma cod.proc. civ., va notificato il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)